Art. 8.

      1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunta la seguente:

      «b-bis) su tutti gli altri mezzi di informazione utilizzati anche dai minori e, in particolare, sulla rete INTERNET, nelle campagne e nelle inserzioni pubblicitarie nel corso di eventi culturali e sportivi e nelle promozioni di prodotti di qualsiasi tipo».

      2. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «da lire 5 milioni a lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».
      3. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai gestori dei siti INTERNET e degli impianti sportivi e culturali e ai promotori di campagne pubblicitarie».